Comprare casa in italia: il parere dell’avvocato (parte 1)

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Lo abbiamo chiesto ad Anna Dassi, avvocato esperto di diritto internazionale in Milano [1]

La globalizzazione delle economie, e il crescente scambio tra paesi dell’area mediterranea, dell’est e del nord Europa, oltre alla vastità del patrimonio immobiliare, storico e contemporaneo, nel nostro Paese, hanno inciso sulla crescita della domanda di acquisto di case o strutture ricettive da parte di cittadini stranieri, persone fisiche o giuridiche.

L’acquisto di una casa in Italia è, tuttavia, un’operazione tutt’altro che banale, considerata l’importanza che riveste, nelle nostra società, l’acquisizione di un bene immobile, vale a dire la costituzione di un diritto reale (la proprietà appunto) immobiliare.
Per questa ragione è sempre opportuno appoggiarsi ad una agenzia immobiliare seria e competente, che supporti il cliente procurando anche un servizio di tipo legale e fiscale.

La legge italiana, infatti, consente l’acquisto di beni immobili da parte di stranieri con le seguenti, diverse modalità:

  1. cittadino straniero non regolarmente soggiornante: solo se un trattato internazionale lo consente oppure se vi sia reciprocità e cioè se nel suo Paese d’origine è permesso ad un italiano comprare una casa;
  2. cittadino straniero “regolarmente soggiornante”, con permesso di soggiorno per specifici motivi o carta di soggiorno (o con di permesso di soggiorno scaduto, a condizione che sia presentata al notaio la richiesta di rinnovo effettuata prima della scadenza o entro 60 giorni dalla scadenza): senza limiti, salvo che il permesso di soggiorno venga revocato per reati commessi nel territorio italiano;
  3. cittadino comunitario: senza limiti.

Quindi è innanzitutto necessario – per sapere quali documenti servono in concreto per poter acquistare diritti in Italia – individuare a quale di queste categorie uno straniero può riferirsi.

Lo straniero è anche ammesso a godere delle agevolazioni “prima casa” se ne possiede i requisiti, che ovviamente sono i medesimi richiesti per gli italiani. Infatti l’art. 40 T.U. 286/98 prevede il c.d. diritto di accesso alla prima casa di abitazione.
Gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti alle liste di collocamento o svolgano attività di lavoro subordinato o autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.


[1]ANNA DASSI, senior partner di DNLaw.it, è specializzata nel diritto societario, nel diritto del lavoro e nella contrattualistica d’impresa, con particolare focus sul mondo di lingua tedesca .E’ stata in-house counsel di una nota multinazionale farmaceutica, e counsel di gruppi stranieri operanti nel settore energetico ed informatico. Attualmente cura gli aspetti legali di importanti operazioni di compravendita immobiliare e di dismissione di patrimoni alberghieri per clienti esteri sul territorio italiano.

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